Regolamento
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PREMESSA
Il presente documento è redatto in conformità al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 - Statuto degli studenti e delle studentesse-, e successiva modifica con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di rendere il più possibile ordinata la vita nell’istituto ed il precipuo obiettivo di agevolare l’attività didattica nell’interesse degli utenti e degli operatori scolastici, salvaguardando la credibilità, la dignità e il decoro della scuola.
Il presente regolamento è stato adottato a seguito di consultazione degli studenti, come previsto dallo Statuto.
Art. 1
Orario delle lezioni
L’orario sotto riportato, deliberato dal Consiglio di Istituto nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, resterà in vigore fino a diversa deliberazione dello stesso organo.
| Ora | dalle | alle |
| Prima | 08.15 | 09.15 |
| Seconda | 09.15 | 10.15 |
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Terza |
10.15 | 11.15 |
| Quarta | 11.15 | 12.15 |
| Quinta | 12.15 | 13.15 |
| Sesta | 13.15 | 14.15 |
Art.2
Ingresso degli alunni
Gli studenti entrano nella scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, fissato alle ore 8,15. L’ingresso e l’uscita dalle aule avverrà esclusivamente dall’atrio del porticato, relativamente alla sede di Via Vito di Jasi, denominata II Plesso, e dagli ingressi stabiliti dalla Dirigenza nella sede centrale dell’Istituto.
Ammissione in classe dei ritardatari
All’inizio delle lezioni gli studenti devono essere presenti in aula.
L’ammissione dello studente ritardatario in classe è autorizzata, fino alle ore 8,30, unicamente dal D.S. o dai suoi collaboratori. Il Docente della 1° ora annota sul registro di classe il ritardo. Qualora il Docente in servizio o la Dirigenza dovessero rilevare nel corso dell’anno una tendenza al ritardo sistematico, saranno adottati adeguati provvedimenti.
Gli studenti potranno entrare all’inizio della seconda ora, solo in casi straordinari (sciopero dei mezzi di trasporto, gravi motivi familiari o personali) comunque accompagnati da un genitore, munito di documento di identità, che ne motivi il ritardo e massimo 1/2 volte al mese.
Art.3
Permessi di uscita
Sono accolte le richieste dei permessi di uscita anticipata, per gli studenti presenti alle lezioni, solo se avanzate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Quest’ultimo, munito di documento di identità, dovrà farne richiesta unicamente al D.S. o ai suoi collaboratori, motivandola. Agli studenti è consentita l’uscita anticipata massimo 1/2 volte al mese.
Qualora il docente in servizio o la Dirigenza dovessero rilevare nel corso dell’anno la tendenza all’uscita anticipata di uno o più studenti saranno adottati adeguati provvedimenti.
Nel mese di maggio per nessun motivo verranno concessi permessi di uscita anticipata; faranno eccezione i casi in cui verranno addotti dai genitori gravi motivi familiari, oppure sarà esibita idonea certificazione medica che giustifichi la richiesta.
Art. 4
Giustifica delle assenze
Per la riammissione in classe in seguito ad assenze durate da uno a due giorni, l’allievo dovrà esibire giustificazione firmata dal genitore depositario della firma, al docente in servizio alla prima ora; se l’assenza è stata determinata da motivi di salute ed ha avuto una durata non inferiore a 3 giorni, bisogna esibire anche certificazione medica. In tal caso i giorni di assenza saranno detratti dal totale delle assenze che escludono dallo scrutinio relativo all’ammissione alla classe successiva o agli esami.
Gli studenti sprovvisti di giustificazione saranno ammessi con riserva e, in caso di reiterata mancanza di giustificazione, saranno destinatari dei provvedimenti di cui alla Tabella riassuntiva delle sanzioni disciplinari.
Art. 5
Assenze collettive
Le assenze collettive sono considerate una grave infrazione disciplinare e una mancanza di rispetto verso l’istituzione scolastica. Esse costituiscono un esempio di immaturità e di dispregio verso il mondo della scuola al quale ogni allievo appartiene a partire dal momento dell’iscrizione. Per tale motivo questo tipo di comportamento è sanzionato nel modo seguente:
-
In caso di assenza collettiva la riammissione in classe è subordinata all’accompagnamento da parte dei genitori, muniti di documento di riconoscimento.
- In ottemperanza al principio dell’obbligo della frequenza, il numero delle assenze costituisce elemento di valutazione quadrimestrale e finale ed influirà pertanto sul voto in condotta e nell’attribuzione del credito scolastico.
Art. 6
Vigilanza e controllo
Le aule e i laboratori dell’Istituto sono distribuiti su due sedi, precisamente vengono a trovarsi:
al piano terra, al primo, al secondo e al terzo piano della sede centrale
al piano terra e al primo piano del 2° plesso Il personale in servizio nei corridoi e nei laboratori:
- Controllerà l’ordinato svolgimento delle operazioni di cambio aula/laboratorio degli studenti ad ogni fine ora.
- Segnalerà tempestivamente in Dirigenza eventuali classi scoperte per assenza del docente previsto in orario
- Impedirà che si formino assembramenti, capannelli e/o raggruppamenti di persone nei corridoi
- Segnalerà tempestivamente in Dirigenza eventuali intemperanze verbali o atteggiamenti inadeguati assunti dagli alunni
- Vigilerà attentamente per impedire l’ingresso nell’Istituto di estranei sprovvisti di titolo per accedere a scuola.
Durante le ore di lezione devono rimanere chiuse tutte le porte delle aule in cui si svolge attività e le porte di accesso ai singoli piani.
Art. 7
Assemblee di classe/istituto
Il funzionamento degli organi collegiali, assemblee di classe e di Istituto è regolato da precise norme di legge. Pertanto, gli studenti dovranno attenersi al loro rispetto. In particolare le assemblee di classe e di Istituto si svolgeranno alla presenza di un docente delegato dal Dirigente Scolastico e si concluderanno con la stesura di un dettagliato verbale.
Le assemblee dovranno rappresentare un momento di crescita e di partecipazione democratica alla vita della scuola.
I rappresentanti degli studenti – democraticamente eletti nei consigli di classe – si costituiscono in un comitato studentesco, il quale, oltre ai compiti previsti dalla legge, periodicamente si riunisce per esaminare e discutere i problemi della scuola. Il Comitato studentesco predispone anche progetti in merito alle attività promosse dagli studenti.
Sono membri di diritto del Comitato studentesco gli studenti regolarmente eletti e che rappresentano l’Istituto nella Consulta provinciale.
Art. 8
Comportamenti che configurano infrazioni disciplinari
La buona educazione, la cortesia e la disponibilità sono richieste da tutte le componenti della scuola: Docenti , Personale ATA ed Alunni. Eventuali comportamenti scorretti ed irriguardosi nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente o di altri compagni di classe, saranno adeguatamente sanzionati.
E’ vietato l’uso dei telefonini portatili all’interno delle aule e dei laboratori.
E’ prescritto un abbigliamento decente e discreto.
Non è consentita l’uscita degli studenti dalle aule prima della fine della seconda ora, e nell’ultima ora di lezione.
E’ consentita l’uscita di un sol alunno alla volta.
Si raccomanda agli studenti di non portare a scuola oggetti di valore, né somme di denaro.
Per ragioni di sicurezza, igiene, pulizia e per evitare la contaminazione passiva dei non fumatori, è vietato severamente fumare nei locali scolastici, compreso il cortile che circonda l’edificio.
E’ vietato consumare e detenere a scuola alcool e prodotti tossici di qualunque tipo.
Il rispetto del lavoro svolto dai collaboratori scolastici è necessario per mantenere puliti ed accoglienti i locali della scuola; è necessario altresì che gli studenti si assumano la responsabilità dei locali utilizzati e del corretto utilizzo delle attrezzature. Gli atti di vandalismo saranno sanzionati e sarà richiesto il risarcimento dei danni provocati.
In sintesi, sono da ritenersi mancanze disciplinari quei comportamenti, messi in atto nella scuola:
1. che nuocciano all’esigenza e all’immagine di una scuola accogliente e pulita;
2. che siano indice di frequenza scolastica irregolare (ritardi abituali, assenze ingiustificate);
3. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute;
4. che rechino turbativa al normale andamento scolastico;
5. che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche;
6. che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga;
7. che arrechino offesa a persone o danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa.
Art. 9
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni dovranno essere irrogate in modo tale da tenere conto della situazione personale e famigliare dello studente, della gravità della mancanza commessa, delle possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica.
Tali sanzioni consistono in:
- richiamo scritto da parte del Docente, previa consultazione del Dirigente Scolastico.
Il richiamo scritto deve essere comunicato alla famiglia, al D.S. e al Consiglio di Classe, nella sua componente docente. La comunicazione al C.d.C. avviene a mezzo di note sanzionatorie apposte sul registro di classe .
- richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico
Tale richiamo sarà comunicato alla famiglia e al C.d.C. nella sua componente docente.
Il D.S. decide l’inserimento facoltativo di tale richiamo scritto nel fascicolo dello studente, e l’eventuale segnalazione sulla pagella e sul registro generale dei voti.
3. obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non didattiche, indicate dal C.d.C., in relazione alla natura della mancanza commessa. Tali attività possono essere:
- attività di studio e ricerca su temi assegnati dal C.d.C.
- partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola
- attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non sensibili, e simili).
Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente che garantisca il loro svolgimento nel caso si tratti di attività di studio e ricerca..
4. sospensione dalle lezioni, fino a un massimodi 15 giorni, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive di cui al punto precedente. L’eventuale obbligatorietà della presenza e delle svolgimento delle attività aggiuntive è deliberata dal C.d.C.
In caso di dannoarrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, nell’irrogazione della sanzione disciplinare ci si ispira, dove possibile, al principio della riparazione del danno a spese dello studente.
In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti a studenti o a personale dell’Istituto o a persone esterne alla scuola, si applicheranno i medesimi principi di cui sopra nei limiti di legge.
Art. 10
Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari che prevedono richiami scritti previste ai punti 1 e 2 del precedente art. 8 sono irrogate, rispettivamente, dal Docente (punto 1) o dal Dirigente Scolastico (punto 2) secondo le modalità previste nello stesso articolo.
Le sanzioni disciplinari previste ai punti 3 e 4 del precedente art. 8 sono deliberate dal Consiglio di Classe al completo delle sue componenti e irrogate dal Dirigente Scolastico con proprio decreto.
Le sanzioni disciplinari che prevedono il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate sulla base di una previa quantificazione effettuata dalla Giunta Esecutiva, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 4 D.P.R. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), come modificato dall’art. 1 del DPR 235/07.
Art. 11
Procedura per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
Chiunque venga a conoscenza di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari ne dà immediata comunicazione per iscritto al D.S.
Se la comunicazione viene da un Docente, egli può, sentito il parere del Dirigente Scolastico, irrogare direttamente la sanzione di cui al punto 1 dell’art. 8. Il D.S. può altrimenti deliberare che ricorrano le condizioni per l’eventuale irrogazione di una delle sanzioni previste ai punti 2/3/4 dell’art. 8.
In questo caso il D.S. contesta per iscritto allo studente gli addebiti, invitandolo ad esporre le proprie ragioni con atto scritto indirizzato al D.S, entro il termine di tre giorni. Lo studente può produrre, entro il suddetto termine, la propria versione dei fatti, adducendo anche eventuali prove testimoniali a proprio favore.
Il D.S., entro il termine massimo di 6 giorni, delibera se irrogare la sanzione di cui al punto 2 dell’art. 8, oppure, qualora ravvisi le condizioni per l’irrogazione di una sanzione prevista ai punti 3 o 4 dell’art. 8, convoca, entro lo stesso termine, il C.d.C. per la discussione del caso.
Nel caso sia stato convocato il C.d.C., esso delibera la sanzione disciplinare da irrogare, e il D.S. procede all’irrogazione per decreto.
Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia. E’ garantita la tutela della privacy dello studente per tutto il corso del procedimento, essendo i componenti coinvolti nell’iter procedurale tenuti all’osservanza delle norme relative alla riservatezza.
Art. 12
Impugnazioni ed Organo di garanzia
Il provvedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, al quale si applica la normativa prevista dalla Legge 241/90 in termini di avviso del procedimento, formalizzazione istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. La sanzione potrà comunque essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
Contro le sanzioni è ammesso ricorso ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola,presieduto dal Dirigente Scolastico e formato da un docente, un genitore e uno studente designati dal Consiglio d’Istituto tra i suoi rappresentanti. Per le singole componenti debbono essere individuati i relativi membri supplenti, che subentreranno in caso di incompatibilità o di dovere di astensione o di decadenza.
L’Organo di garanzia decide a maggioranza semplice ed ha competenza a decidere anche sulla interpretazione ed applicazione del presente regolamento. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza relativa dei membri (2+1) = 3
Il ricorso all’Organo di garanzia potrà essere presentato, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione allo studente. L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
In seconda istanza può essere presentato ricorso, da parte degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che, sentito il parere dell’Organo di garanzia regionale, si pronuncerà in maniera definitiva.
Art. 13
Patto educativo di corresponsabilità
L’Istituto propone alle Famiglie e agli studenti la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” (D.P.R. 235, art. 3 comma 1)
Art. 14
Pubblicizzazione e revisioni
Al presente regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, viene data massima diffusione mediante affissione all’albo dell’Istituto, pubblicazione sul sito web, lettura e illustrazione nell’ambito delle classi ad opera dei docenti nel primo periodo dell’anno scolastico. Ne verrà inoltre consegnata una copia a tutte le famiglie degli iscritti. Periodicamente verrà sottoposto a revisioni ed aggiornamenti; ogni variazione sarà comunque sottoposta a delibera del Consiglio d’Istituto previa consultazione del Comitato studentesco.
Art.15
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al D.P.R. 249/98 (Statuto degli studenti e delle studentesse), come modificato dal D.P.R. 235/07.
N.B.Segue nella pagina successiva Tabella Riassuntiva Infrazioni/Sanzioni
TABELLA RIASSUNTIVA INFRAZIONI/SANZIONI ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
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INFRAZIONI DISCIPLINARI (Art. 7)
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SANZIONI |
ORGANI CHE IRROGANO LA SANZIONE |
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punto 1 comportamenti che nuocciano all’esigenza e all’immagine di una scuola pulita esempi:
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a seconda della gravità del fatto: richiamo scritto oppure obbligo di svolgimento di attività aggiuntive+obbligo di risarcire il danno in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni+obbligo di risarcire il danno |
Docente oppure D.S.
D.S. su delibera del C.d.C.
D.S. su delibera del C.d.C. |
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punto 2 frequenza scolastica irregolare esempi:
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per l’accumulo di vari ritardi non occasionali: richiamo scritto per ritardi reiterati e frequenti che si configurino come ritardi abituali: richiamo scritto in caso di recidiva dopo la prima sanzione: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure sospensione dalle lezioni |
Docente (coordinatore di classe)
Dirigente Scolastico
D.S. su delibera del C.d.C. |
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punto 2 frequenza scolastica irregolare esempi:
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per assenza ingiustificata: richiamo scritto per comportamento scorretto nella gestione delle giustificazioni (manomissioni della documentazione, falsificazioni): obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure sospensione dalle lezioni in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni |
Dirigente Scolastico
D.S. su delibera del C.d.C.
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punto 3 comportamenti che contrastino con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute esempi:
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a seconda della gravità del fatto: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure sospensione dalle lezioni
in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni |
D.S. su delibera del C.d.C.
Consiglio di Istituto |
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punto 4 comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico esempi:
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richiamo scritto in caso di recidiva: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure sospensione dalle lezioni |
Docente oppure D.S.
D.S. su delibera del C.d.C. |
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punto 5 comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche esempi:
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richiamo scritto in caso di recidiva: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive e sospensione dalle lezioni |
Docente oppure D.S.
D.S. su delibera C.d.C. o Consiglio di Istituto |
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punto 6 comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga esempi:
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a seconda della gravità del fatto: richiamo scritto oppure obbligo di svolgimento di attività aggiuntive in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni |
Dirigente Scolastico
D.S. su delibera del C.d.C.
D.S. su delibera del C.d.C. |
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punto 7 comportamenti che arrechino offesa a persone esempi:
aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola |
a seconda della gravità del fatto: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure sospensione dalle lezioni
sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni |
D.S. su delibera del C.d.C.
D.S. su delibera del C.d.C.
Consiglio di Istituto |
LE INFRAZIONI E/O REATI CHE VIOLANO LA DIGNITA’ E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA, come ad esempio violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atteggiamenti di “bullismo”, sono sanzionate dal Consiglio d’Istituto con l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, variabile in relazione al principio della gravità dei comportamenti e delle loro conseguenze e al principio della gradualità della sanzione.
Costituisce particolare aggravante una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualsiasi tipo di diversità.
Nei casi più gravi, tali che la presenza dello studente costituisce un pericolo per la comunità scolastica, il Consiglio d’Istituto allontana lo studente sino al termine dell’A.S..
LE INFRAZIONI E/O REATI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTIsono così sanzionate:
- per lo studente sorpreso la prima volta a consumare sostanze stupefacenti, il Dirigente Scolastico, dopo approfondito colloquio con la famiglia e con lo studente, sentito il Consiglio di classe, dispone l’allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni e invita lo studente a un colloquio con personale medico specializzato
- in caso di recidiva, il Consiglio d’Istituto dispone l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni
- nel caso lo studente ceda in qualunque forma sostanze stupefacenti ai compagni della scuola si procede con la denuncia all’autorità giudiziaria e con l’allontanamento dalla scuola, deliberato dal Consiglio d’Istituto, per un periodo compreso tra i 60 e i 90 giorni .
LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO IL DANNEGGIAMENTO DI STRUTTURE, ARREDI E OGGETTI sono così sanzionate:
- nei casi le cui conseguenze sono meno gravi, si procede con il risarcimento del danno (risarcimento che si estende all’intera classe se il colpevole non viene individuato) e con attività di “volontariato” intra o extra scolastico, in nome del principio della riparazione del danno
- nei casi più gravi, quando lo studente con il suo atteggiamento crea situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone (incendio, allagamento) il Consiglio d’Istituto dispone l’allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni
LE INFRAZIONI CHE CONSISTONO NEL FURTO DI ATTREZZATURE APPARTENENTI ALLA SCUOLA O DI BENI PRIVATI APPARTENENTI A STUDENTI O PERSONALE DELLA SCUOLA sono sanzionate con la denuncia all’autorità giudiziaria, la restituzione del bene o del suo valore monetario e la sospensione sino a 15 giorni disposta dal Dirigente Scolastico.
In caso di recidiva, il Consiglio d’Istituto può provvedere alla sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni.
LE INFRAZIONI E/O REATI di cui ai commi precedenti CHE RIVESTONO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ per la gravità delle conseguenze sono sanzionate con l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale e con la non ammissione all’Esame di Stato, disposta dal Consiglio d’Istituto.
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